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R.D. 28/04/1938 n. 1165Art. 50. L' approvazione preventiva dei progetti di case popolari od economiche è demandata ai prefetti che ne vigileranno la esatta esecuzione ed accerteranno la osservanza delle condizioni di legge, rilasciando quindi un apposito certificato da presentarsi agli uffici distrettuali delle imposte dirette. Qualora il procuratore delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per le case popolari od economiche, comunicherà la sua opposizione motivata alla parte interessata, la quale potrà produrre ricorso in via amministrativa al ministro pei lavori pubblici. Le case che godono di contributo o concorso erariale, in base a progetti approvati dal ministero dei lavori pubblici, si considerano, senz'altro, popolari od economiche a tutti gli effetti del presente testo unico. Nelle case popolari od economiche può essere consentita la costruzione di locali destinati a scopi di igiene, assistenza ed educazione o da adibirsi a pubblici esercizi, eccettuati quelli destinati esclusivamente a spaccio di bevande alcooliche. Art. 51. Al ministero dei lavori pubblici è demandata la vigilanza, da esercitarsi anche mediante ispezioni, sulle società, enti, istituti o sezioni, e privati, in quanto costruiscano case popolari od economiche, ferme restando per le cooperative edilizie non fruenti di contributo erariale le disposizioni contenute nel capo i del titolo VII. CAPO III e procedura esecutiva - assicurazioni e modifiche degli stabili Art. 52. Il compratore può essere ammesso a pagare il prezzo del terreno e della casa in rate annuali, semestrali, mensili o quindicinali. Le rate comprendono interesse e quota di ammortamento ovvero interesse e premio di assicurazione sulla vita contratta per conseguire, in tutto o in parte, i mezzi necessari per l'acquisto o la costruzione dell'alloggio. In entrambi i casi le rate debbono essere comprensive dell'onere afferente a ciascun alloggio per le assicurazioni di cui all'art. 55. Gli interessi maturati sul capitale corrispondente al prezzo del terreno e della casa sino all'inizio dello ammortamento del debito, si computano in aggiunta al debito stesso. Art. 53. Salvo le disposizioni riflettenti le cooperative mutuatarie della cassa depositi e prestiti o dell'amministrazione delle ferrovie dello stato, il socio proprietario di casa popolare od economica ha diritto, in ogni caso, di restituire anticipatamente, in tutto o in parte, la somma mutuata per l'acquisto o la costruzione della casa. Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione della iscrizione ipotecaria deve essere effettuata senza spese dal conservatore delle ipoteche. Qualora l'istituto mutuante o la società costruttrice si rifiutasse di rilasciare l'atto necessario alla cancellazione dell'ipoteca, l'acquirente può richiamarsene al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentite le parti ed il pubblico ministero con la procedura dell'art. 2039 del codice civile. Art. 54. I costruttori o gli acquirenti di case popolari od economiche i quali estinguano il loro debito, col sistema dell'ammortamento, possono garantire il prestito - ferma rimanendo la ipoteca di primo grado sull'immobile - con polizza di assicurazione sulla vita. I contratti di assicurazione si stipulano con l'istituto nazionale delle assicurazioni e con gli altri enti ed imprese autorizzati ai sensi del r. decreto-legge 29 aprile 1923 n. 966 convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473. L'istituto, gli enti e le imprese predetti che esercitano l'assicurazione sulla vita possono assumere le assicurazioni sulla durata della vita umana e sul rischio d'impiego, abbinate allo ammortamento di mutui contratti per le costruzioni di alloggi in condominio, in conformità delle tariffe e condizioni di polizza per le assicurazioni abbinate all'ammortamento di mutui fondiari prescritte, in base ai poteri conferiti dal regio decreto-legge 29 aprile 1923 n. 966 convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473, col decreto del ministro delle corporazioni 1 giugno 1933, e stipulate sotto la vigilanza del ministero delle corporazioni. Art. 55. Le società e gli enti per l'acquisto o la costruzione di case popolari od economiche, ovvero i soci divenuti proprietari delle case, o comunque acquirenti delle medesime, sono tenuti all'assicurazione contro i danni dello incendio, dello scoppio del gas e della caduta del fulmine. Art. 56. Le società cooperative mutuatarie della cassa depositi e prestiti sono tenute all'assicurazione dei fabbricati sociali contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e della caduta del fulmine, ed a versare direttamente agli enti assicuratori i premi di assicurazione. Le polizze sono vincolate a favore della cassa depositi e prestiti e devono ad essa essere consegnate. La cassa depositi e prestiti promuove le provvidenze necessarie ove le società cooperative non si tengano al corrente col pagamento dei premi. L'onere della assicurazione fa carico al socio o suoi aventi causa, anche dopo il riscatto, fin quando tutti i condomini dello stesso fabbricato, soci della medesima cooperativa, non abbiano estinto il rispettivo mutuo edilizio. L'ente assicuratore deve essere di gradimento della cassa depositi e prestiti la quale potrà all'uopo pubblicare l'elenco degli enti preferiti ed, eventual- mente, imporre quelle combinazioni che presentino i caratteri di maggiore sicurezza e generale convenienza. Art. 57. Per l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 56 (primo comma), è responsabile il consiglio di amministrazione della cooperativa. Il consiglio medesimo è tenuto a segnalare i soci eventualmente morosi alla cassa depositi e prestiti, la quale potrà rivalersi come previsto nell'art. 65. Art. 58. Sino alla totale estinzione del debito non possono essere apportate modifiche o varianti allo stabile, accessori e pertinenze, né imposti oneri o servitù, ove non intervenga previamente il consenso della cooperativa e dell'istituto mutuante ovvero di questo ultimo soltanto qualora il socio si sia assunto direttamente il mutuo originario. È in facoltà del ministro per i lavori pubblici e, per le cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle ferrovie dello stato, del ministro per le comunicazioni, ordinare rimozione parziale o totale delle opere o costruzioni eseguite direttamente da cooperative a contributo erariale o da soci delle medesime e che, a giudizio insindacabile del ministro, siano pregiudizievoli al decoro e alla stabilità degli edifici, ovvero agli interessi dell'ente mutuante o dei singoli soci. Tutte le relative spese sono a carico di coloro che abbiano indebitamente eseguito o consentito di eseguire i lavori. Art. 59. Il regolamento di cui all'art. 393 detterà le norme in base alle quali i titolari di case economiche o popolari potranno addivenire nella ipotesi di necessario trasferimento - e senza loro perdita - alla retrocessione dell'alloggio all'ente costruttore nonché alla risoluzione dell'eventuale contratto di assicurazione. Questa disposizione non si applica alle case costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale con contributo erariale. Art. 60. Salvo le disposizioni dell'art. 80, non può procedersi alla espropriazione della casa popolare od economica che in mancanza di altri beni mobili od immobili, fatta eccezione per i crediti previsti dal presente testo unico, per i crediti dell'imprenditore della costruzione e per quelli degli operai che vi hanno lavorato. Art. 61. L' istituto mutuante, qualora l'ente od il socio mutuatario sia in arretrato col pagamento di una semestralità, può, indipendentemente da ogni atto di esecuzione, chiedere al presidente del tribunale competente la nomina di un sequestratario il quale provvede alla riscossione dei fitti di ogni altro credito. La presente disposizione non si applica agli enti ed alle società che abbiano ottenuto, per le costruzioni, il contributo erariale nel pagamento degli interessi. TITOLO IV Somministrazione dei mutui e garanzie - quote di ammortamento e di manutenzione - procedura privilegiata per le riscossioni - contributi erariali CAPO Garanzie ipotecarie dei mutui e garanzie pel pagamento del prezzo della casa e per quello delle pigioni - norme speciali concernenti le cooperative mutuatarie della cassa depositi e prestiti Art. 62. Salvo le disposizioni particolari concernenti i mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti, quelli accordati da altri istituti a sensi del presente testo unico debbono essere garantiti da prima ipoteca e non possono eccedere il 75 per cento del valore accertato degli immobili costituiti in ipoteca, ovvero del- l'area e della spesa prevista per le nuove costruzioni. Tuttavia i detti prestiti possono raggiungere anche il totale ammontare del prezzo delle costruzioni, ivi compreso quello delle aree, qualora il mutuatario offra all'istituto finanziatore sufficienti garanzie supplementari. Nel caso che il prestito serva ad estinguere un debito per il quale fu già iscritta prima ipoteca, la ipoteca che viene accesa per garantire il mutuo dell'istituto finanziatore è da considerarsi come di primo grado. Le ipoteche accese a favore dell'istituto finanziatore restano valide nonostante il sopraggiunto fallimento del debitore, quando siano state iscritte almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, qualunque sia il giorno cui questa retrotragga la cessazione dei pagamenti. Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche ai mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti. Art. 63. Le somministrazioni delle somme mutuate da istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti hanno luogo a rate correlativamente allo sviluppo delle costruzioni. La prima rata, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 62, può essere corrisposta solo quando il mutuatario comprovi che la spesa - comprensiva del valore dell'area - prevista per la costruzione, risulti coperta per non meno del 25 per cento. Qualora concorrano speciali circostanze che affidino circa il buon esito della operazione, gli istituti finanziatori possono consentire che la differenza fra la somma occorrente per l'opera e quella mutuata sia pagata in un numero di rate corrispondenti a quelle stabilite per l'erogazione del mutuo. In tal caso il mutuatario, per poter riscuotere le singole rate, deve dimostrare essere stata investita nell'area e nelle costruzioni la corrispondente quota di somma non mutuata. Dei mutui accordati ai sensi del presente testo unico dalla cassa depositi e prestiti, quelli concessi ai comuni sono somministrati in base a nulla osta del prefetto e gli altri in base a nulla osta del ministero dei lavori pubblici, purchè per gli uni e gli altri sia esibita rispettivamente al prefetto od al ministero la documentazione relativa alle spese eseguite in relazione al fabbisogno che formò base delle concessioni. Le somministrazioni dell'amministrazione delle ferrovie dello stato sui mutui da essa concessi a cooperative tra il personale di ruolo e i pensionati dell'amministrazione stessa si effettuano su nulla osta del direttore generale e possono disporsi mediante mandati diretti intestati alle cooperative ed a favore dei creditori. Art. 64. Gli impiegati e i salariati di pubbliche amministrazioni pei quali è ammessa dalle disposizioni vigenti la cessione del quinto dello stipendio o della mer- cede, hanno facoltà di rilasciare delega con tutte le garanzie previste dalle disposizioni stesse, fino alla metà dello stipendio o della mercede, per il pa gamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui all'art. 16. Le delegazioni sono riversibili sulla pensione fino ad estinzione del debito. La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori nonché degli enti o società mutuanti o degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando, con la polizza, sia ottenuto un mutuo da servire per il pagamento dell'alloggio. Sull'importo della ritenuta per delegazione rilasciata pel pagamento del prezzo o della pigione degli alloggi, non può prevalere altra successiva cessione né sono ammissibili pignoramenti o sequestri. In nessun caso le delegazioni e le cessioni possono, per qualsiasi titolo, superare nel loro totale la metà dello stipendio o della mercede.
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